LEGGI RISTORAZIONE | 14 SETTEMBRE 2016 – ENTRA IN VIGORE LA LEGGE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

14 Settembre 2016 – Entra in vigore in Italia la Legge anti sprechi alimentari.
Gli operatori del settore alimentare potranno cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti riceventi, ovvero Onlus, mense o altre organizzazioni che operano nel campo sociale e solidaristico attraverso la distribuzione di beni alimentari. Tali soggetti potranno ritirarle direttamente o incaricare altro soggetto donatario. La donazione gratuita di eccedenze alimentari è inoltre consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio e idonee condizioni di conservazione.
Le cessioni dovranno essere destinate principalmente al consumo da parte degli indigenti. Se le eccedenze non sono più adatte al consumo umano possono però essere usate come cibo per animali o per il compostaggio.

Queste le indicazioni cardine della legge 166/2016 sule donazioni alimentari, approvata in via definitiva il 3 agosto scorso, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 30 agosto. Una legge molto esplicita che mira alla sensibilizzazione della società al tema dello spreco.

LEGGE ANTI SPRECHI E RISTORAZIONE
sprecoalimentarePossiamo ammettere che la legge 166/2016 – che fa dell’Italia il secondo Paese in Europa ad adottare un simile provvediemnto, dopo la Francia – di fatto non prevede sostanziali cambiamenti nel campo della ristorazione.
Il testo normativo indica tuttavia che per ridurre gli sprechi alimentari anche nel settore ristorativo le regioni possono stipulare accordi o protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e dotare i ristoratori di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, per consentire ai clienti di portare a casa i propri avanzi.

In Italia esisteva già una legge che in qualche modo si occupava di favorire la donazione di cibo agli indigenti. Secondo la legge 155 approvata il 16/07/2003 – Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale, “le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti”.