CAMBIA LA NORMATIVA DEI PRODOTTI PER CELIACI. COME E QUANDO SEGNALARE IL GLUTEN FREE

gluten-fotoA Partire da Luglio 2016, secondo la normativa europea che regolamenta gli alimenti dietetici (regolamento Ue n. 609/2013), non esisteranno più “alimenti destinati ad una alimentazione particolare”, ma essi verranno bensì differenziati in base alla necessità specifica del consumatore e dovranno essere resi riconoscibili attraverso claim sulle etichette, in conformità alle norme del regolamento CE n. 1924/2006.
Per quanto riguarda la presenza o l’assenza di glutine e la relativa segnalazione nel caso il prodotto contenga questa sostanza, rimane obbligatorio segnalarlo (così come per tutti i tipi di allergeni), mentre l’indicazione di assenza o di basso contenuto resta facoltativa.
Sarà obbligatorio attenersi alle prescrizioni di regolamento, esplicitando che il prodotto è “senza glutine” se il contenuto non è superiore ai 20 mg/kg, mentre si potrà indicare “con contenuto di glutine molto basso” soltanto se il contenuto di glutine non supererà i 100 mg/kg.
Per affiancare al claim la dicitura “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” oppure “specificatamente formulato per celiaci” però, è necessario che l’alimento sia effettivamente preparato con ingredienti naturalmente privi di glutine.
Per quello che riguarda i prodotti contenenti avena, dovrà trattarsi di avena non contaminata dal contatto con segale, orzo, frumento o loro varietà e, perché il prodotto possa essere identificato con la denominazione “senza glutine” o “ a basso contenuto di glutine”, non dovrà contenere più di 20 mg/kg.
Per quello che riguarda invece gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, per i quali l’utilizzo di glutine è vietato, non si dovrà evidenziare l’assenza o il basso contenuto di glutine, perché si violerebbe una delle pratiche legali dell’informazione (art. 7, reg. 1169/2011).

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